Non redigere pareri di parte in tema di responsabilità professionale sanitaria tali da indurre false aspettative nella parte assistita.

La medicina legale si adopera per perseguire un uguale e rigoroso impegno etico-scientifico in qualsiasi ambito sia espletata una consulenza medico-legale, rifuggendo da strumentalizzazioni e distorsioni del dato clinico e tecnico-scientifico, nella consapevolezza che consulenze non aderenti alla realtà, non solo sono strumenti non utili nella dialettica processuale, ma possono innescare non auspicabili meccanismi risarcitori da parte del committente, favorendo, in ultima analisi, ancora di più il ricorso alla medicina difensiva da parte degli operatori sanitari.

Principali fonti bibliografiche

1. Codice di deontologia medica, 2014, art.62.
2. Aprile A, Bolcato M, Fabbri L D, Rodriguez D, Proposta di un indicatore di qualità nella valutazione medico-legale della responsabilità professionale in ambito sanitario, Riv It Med Leg, 2014;36: 1180-1178.
3. Barni M, Consulenza medico legale e responsabilità medica, ed. Giuffrè Milano, 2002.

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Tutte le informazioni sopra riportate non sostituiscono la valutazione e il giudizio del professionista. Per ogni quesito relativo alle pratiche sopra individuate, con riferimento alla propria specifica situazione clinica, è necessario rivolgersi al professionista.