Non promuovere la cultura del “consenso informato” come mero strumento burocratico e di autotutela del professionista.

L’atto medico-chirurgico è subordinato al consenso della persona cui l’atto è destinato. L’informazione preventiva all’acquisizione del consenso deve essere resa in modo chiaro e comprensibile ed è un dovere del medico adoperarsi per verificare che la persona abbia acquisito consapevolezza. Il Consenso Informato (CI), lungi dall’essere un mero strumento burocratico, deve servire a sostenere il processo di comunicazione tra medico e paziente. Sottoporre al paziente modulistica di CI in carenza di una adeguata preventiva informazione non è utile alla relazione medico-paziente né alla difesa del professionista in caso di contestazioni sul punto.

Principali fonti bibliografiche

1. Turillazzi E, Negri M, Informed consent and Italian physicians. Change course or abandon ship: from formal authorization to a culture of sharing. Med Health Care Philos 2015; 18: 449-53.
2. Linee di indirizzo per la gestione del processo informativo e l’acquisizione del consenso informato presso le Aziende Sanitarie Regionali. DD n°449 del 5/7/2012 - Regione Piemonte.
3. Turillazzi E. Principi di deontologia medica in Trattato di Medicina legale e Scienze affini a cura di Giusti G., Cedam Padova, seconda edizione, 2009.
4. Martelloni M, Moduli o metodologia per la documentazione del consenso informato. Rivista Professione, 2006;6: G. Edizioni Medico Scientifiche.
5. Ravera E, Palermo V Volume IV, Capitolo IV dell’opera “Tutela dei diritti della persona”, della collana “Giurisprudenza critica”, diretta dal prof. Paolo Cendon, UTET, Torino, 2005: Il diritto all’informazione pp. 41-57. Il consenso al trattamento sanitario pp. 59-77.
6. Immacolato M. Dichiarazioni anticipate di trattamento e consenso informato. La “rivoluzione silenziosa” della medicina. Rivista Italiana di Medicina Legale Vol. XXVI- Marzo-Aprile 2004, n.2. 7. Legge 28 marzo 2001, n. 145 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio dEuropa per la protezione dei diritti delluomo e della dignità dellessere umano riguardo allapplicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti delluomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. 8. Fineschi V, Il codice di deontologia medica, ed.Giuffrè, Milano, 1996.

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Tutte le informazioni sopra riportate non sostituiscono la valutazione e il giudizio del professionista. Per ogni quesito relativo alle pratiche sopra individuate, con riferimento alla propria specifica situazione clinica, è necessario rivolgersi al professionista.